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- La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30613/2023 ha confermato la validità del licenziamento per giusta causa.
- Il caso riguardava un dipendente che ha falsificato informazioni per giustificare un'assenza, compromettendo il rapporto fiduciario.
- La sentenza distingue tra assenze ingiustificate e comportamenti truffaldini, con conseguenze più gravi per questi ultimi.
Il caso analizzato si incentra su un impiegato che, senza informarne i superiori diretti, ha ritardato il suo ritorno al lavoro post pausa pranzo e ha lasciato la città della sede di lavoro dirigendosi verso Milano. Il dipendente ha tentato di motivare l’assenza adducendo problemi relativi alla salute del partner, dando falsamente ad intendere la sua permanenza in città con disponibilità immediata a rientrare al lavoro se necessario. Tuttavia, questa spiegazione non è stata veritiera; ciò ha spinto l’azienda ad accusarlo di condotta fraudolenta ed abuso della fiducia accordata. La Corte di Cassazione ha confermato che tali comportamenti costituiscono una grave trasgressione delle responsabilità contrattuali assunte dal dipendente stesso, rendendo quindi legittimo il licenziamento per giusta causa.

Distinzione tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte ha espresso con chiarezza la distinzione tra assenze non autorizzate semplicemente senza giustificazione e comportamenti di natura truffaldina. Una mancanza di giustificazione può portare a misure disciplinari conservatrici; tuttavia, un comportamento truffaldino denota intento fraudolento e infrange la fiducia aziendale, rendendo il licenziamento per giusta causa pienamente legittimo. Nello specifico caso in esame, il dipendente aveva predisposto l’allontanamento adducendo motivazioni personali attraverso comunicazioni fuorvianti all’azienda. La condotta maliziosa associata alla sua responsabilità professionale ha reso equo e giustificabile il suo licenziamento.
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Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione ha deliberato contro l’appello presentato dal lavoratore. Nella sentenza è stato messo in risalto come il comportamento del lavoratore si estendesse al di là della semplice assenza non giustificata; lo stesso è risultato segnato da affermazioni fuorvianti e da una fuga orchestrata per motivi privati non rivelati all’impresa. Tale comportamento fraudolento ha compromesso irreversibilmente quella fiducia indispensabile a sostenere ogni relazione lavorativa, particolarmente nelle funzioni manageriali. Il provvedimento della Corte sancisce che la condotta ingannevole è valida giustificazione per un licenziamento con motivo immediato e rafforza l’assunto dell’essenzialità della fiducia bilaterale unitamente al rispetto degli obblighi intrinseci nel ruolo occupato.
Riflessioni e Conclusioni
 Nel contesto lavorativo moderno,  la fiducia funge da pilastro  portante nella relazione fra impiegati e dirigenti.  Una nozione  basilare nel campo del diritto correlata a quest’ambito è quella della  giusta causa.  Tale concetto   consente  all’impresa di terminare unilateralmente il contratto in presenza di azioni gravi che danneggiano irrimediabilmente  la relazione fiduciaria tra le parti coinvolte. Qui si manifesta l’importanza cruciale del rispetto  reciproco: qualunque  azione contraria  comprometterebbe questa  delicatezza.
  Laddove  entriamo nel  panorama delle  nozioni più avanzate troviamo l’abuso  di diritto, che  scatta ogni volta che l’impiegato utilizza maliziosamente i propri diritti violando la buona  fede  e arrecando nocumento al  datore di lavoro  stesso.  Questo concetto ha trovato applicazione specifica nella  casistica analizzata: infatti il comportamento dell’impiegato ha superato semplicemente la mancata giustificazione dell’assenza causando lesione alla base fiduciaria  instaurata inizialmente.
Analizzando dunque tale  tematica emerge  con chiarezza quanto vitale sia  attenersi  a norme comportamentali  corrette sul piano professionale oltreché etico;  non va infatti sottovalutata la portata legale   intrinseca nella   fiducia intesa quale  regolatrice effettiva tra continuazione  oppure  cessazione dell’attività contrattuale ed esistenziale tra  azienda e collaboratore rispettivo. Nell’attuale panorama caratterizzato da crescente   interconnessione e complessità, mantenere il rispetto  reciproco e l’integrità personale si rivela essenziale per garantire  una  fruttuosa cooperazione  nel campo professionale.








