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- Cassazione: esperienza dirigenziale non esclusiva per ruoli di vertice.
- Richiesti 5 anni di esperienza funzionale all'accesso dirigenziale.
- Dirigenti scolastici: esclusi da selezioni dirigenziali amministrative.
- Art. 19, co. 5-bis: accesso alla dirigenza da altri enti.
Oggi, 12 settembre 2025, la giurisprudenza italiana compie un passo rilevante nella definizione dei criteri per l’ammissione ai posti di vertice nell’amministrazione pubblica, con un focus particolare sugli enti territoriali e sul sistema scolastico. La decisione n. 24653/2025 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, illumina alcuni aspetti essenziali relativi all’interpretazione e all’attuazione del d.lgs 165/2001, il Compendio Normativo del Pubblico Impiego. Questa pronuncia è destinata ad avere un impatto notevole sulle future procedure di selezione e assegnazione degli incarichi dirigenziali, tracciando con maggiore accuratezza i requisiti e le capacità richiesti.
Accesso agli incarichi dirigenziali: l’esperienza non è tutto
La Cassazione ha stabilito che, conformemente all’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, le posizioni di responsabilità dirigenziale a contratto possono essere attribuite anche a candidati che non abbiano accumulato un’esperienza pregressa esclusivamente in ruoli apicali. Il requisito preminente è, al contrario, il possesso di esperienze concrete maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali utili all’accesso alla dirigenza. In altre parole, l’esperienza lavorativa deve essere qualificante rispetto alla posizione da ricoprire, ma non necessariamente conseguita in un ruolo dirigenziale. Questo principio apre le porte a figure professionali provenienti da contesti diversi e con percorsi di carriera atipici, a patto che possiedano le competenze e le capacità indispensabili per esercitare le funzioni dirigenziali.

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Dirigenti scolastici e dirigenza amministrativa: ruoli distinti
Un ulteriore aspetto fondamentale affrontato dalla Cassazione riguarda la differenziazione tra le mansioni dei dirigenti scolastici e dei dirigenti amministrativi. La Corte ha chiarito che, in ottemperanza all’articolo 19, comma 5, del d.lgs 165/2001, i dirigenti scolastici non possono partecipare alle selezioni per l’assegnazione di incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale amministrativo. Ciò deriva dal fatto che i due ruoli sono differenti, sia nella loro struttura che nelle normative che ne regolano il reclutamento. Nondimeno, i dirigenti scolastici sono autorizzati a concorrere alle selezioni svolte in conformità all’articolo 19, comma 5-bis, che prevede la possibilità di accesso alla dirigenza amministrativa anche per figure provenienti da altri enti pubblici o a essi equiparati. In questa circostanza, l’esperienza maturata non deve obbligatoriamente essere di rango dirigenziale. La Corte ha sottolineato che, fintanto che l’ipotesi del comma 5-bis è stata caratterizzata da percentuali limitative, era naturale che i dirigenti di altra PA o a essi parificati, come i dirigenti scolastici, potessero partecipare alle selezioni ai sensi del comma 6.
Principi di diritto: chiarezza per il futuro
Per assicurare un’interpretazione uniforme delle disposizioni del d.lgs 165/2001, la Cassazione ha stabilito due rilevanti principi di diritto:
1. “In tema di pubblico impiego e di dirigenza in ambito scolastico, sono distinti, anche per struttura e regole di reclutamento, i ruoli dei dirigenti scolastici (art. 25 del d. lgs. n. 165 del 2001) e quelli della dirigenza amministrativa (art. 23 del medesimo d.lgs.) e, conseguentemente, a una procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 19, co. 5, dello stesso decreto, relativa a posizioni dirigenziali amministrative, il dirigente scolastico non può prendere parte. Questi è, al contrario, autorizzato a concorrere nelle selezioni organizzate secondo l’art. 19, co. 5-bis, poiché deve essere equiparato perlomeno ai dirigenti di altri enti pubblici non economici, essendo entrambi professionisti che non rientrano nei quadri previsti dall’art. 23 cit. della Pubblica Amministrazione di riferimento.”
2. “Nel contesto del pubblico impiego e degli incarichi direttivi da assegnare ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il requisito di esperienze significative accumulate per almeno un lustro in funzioni propedeutiche all’accesso alla qualifica dirigenziale non si riferisce all’aver già ricoperto ruoli esclusivamente di tale livello, bensì più in generale a esperienze di carattere lavorativo, a condizione che siano pertinenti e adeguate alla posizione da ricoprire.”
Verso una dirigenza pubblica più inclusiva: considerazioni finali
La sentenza della Cassazione rappresenta un significativo avanzamento verso una dirigenza pubblica più inclusiva e basata sul merito. L’opportunità di accedere a incarichi dirigenziali anche per coloro che non hanno maturato un’esperienza pregressa esclusivamente in ruoli dirigenziali dischiude nuove prospettive per figure professionali provenienti da svariati settori e con percorsi di carriera non tradizionali. Contestualmente, la chiarezza sulle funzioni e le competenze richieste per i dirigenti scolastici e amministrativi contribuisce a definire con maggiore precisione le responsabilità e le mansioni di ciascuna figura.
Amici lettori, riflettiamo un attimo su cosa significa tutto questo. Immaginate di essere un giovane professionista con anni di esperienza in un settore specifico, magari nel privato, e di voler mettere le vostre competenze al servizio della pubblica amministrazione. Fino a poco tempo fa, l’accesso a posizioni dirigenziali poteva sembrare un miraggio, riservato solo a chi aveva già ricoperto ruoli simili. Ora, grazie a questa sentenza, le porte si aprono e le vostre capacità possono essere valorizzate, anche se non avete mai avuto una “carriera dirigenziale” nel senso stretto del termine.
Dal punto di vista legale, questa sentenza ci ricorda l’importanza del principio di equivalenza delle competenze. In altre parole, non è necessario aver svolto esattamente lo stesso ruolo in passato per essere considerati idonei a ricoprirne uno simile. Ciò che conta sono le competenze, le capacità e l’esperienza maturata, anche in contesti diversi. Un concetto legale avanzato, applicabile in questo caso, è quello di discrezionalità amministrativa. La pubblica amministrazione ha il potere di valutare le candidature e scegliere i profili più adatti, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l’esperienza, le competenze e le attitudini personali. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e deve essere esercitata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza.
Vi invito a riflettere su come questa sentenza potrebbe influenzare il futuro della pubblica amministrazione italiana. Un sistema più aperto e inclusivo, in grado di valorizzare i talenti provenienti da diversi settori, potrebbe portare a una maggiore efficienza, innovazione e capacità di rispondere alle sfide del nostro tempo.
- Testo del decreto legislativo 165/2001, riferimento normativo centrale nell'articolo.
- Ordinanza completa della Cassazione che definisce i criteri di accesso alla dirigenza.
- Testo del d.lgs 165/2001, art. 19, comma 6, citato nell'articolo.
- Testo integrale dell'articolo 19 del d.lgs 165/2001, citato nell'articolo.