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- Dal 2019, crescente adozione di piattaforme whistleblowing negli studi legali.
- Sanzioni fino a 50.000 euro per chi ostacola le segnalazioni.
- Nel 2025, sanzione di 16.000 euro per ritorsioni verso whistleblower.
Il *whistleblowing, pratica di segnalazione di illeciti all’interno di un’organizzazione, si presenta nel settore legale come un tema particolarmente delicato. Da un lato, la necessità di garantire trasparenza e integrità; dall’altro, la presenza di rigidi obblighi di riservatezza, in primis il segreto professionale, creano una tensione costante. La domanda cruciale diventa: come bilanciare la tutela del segnalante e l’imperativo di non divulgare informazioni confidenziali? La risposta è complessa e richiede un’analisi approfondita del quadro normativo, delle implicazioni etiche e delle dinamiche interne agli studi legali e ai dipartimenti legali aziendali.
L’introduzione di piattaforme dedicate al whistleblowing negli studi legali, un fenomeno in crescita dal 2019, testimonia la crescente consapevolezza del tema. Queste piattaforme, spesso integrate con modelli di organizzazione e gestione conformi al D. Lgs. 231/2001, offrono un canale protetto per la segnalazione, garantendo l’anonimato e la riservatezza del segnalante. Tuttavia, l’implementazione di tali sistemi non è esente da sfide. È necessario definire con precisione quali tipi di segnalazioni rientrano nell’ambito del whistleblowing e quali, invece, debbano essere gestite attraverso altri canali. Ad esempio, reclami di natura personale o contestazioni interne al rapporto di lavoro non possono essere considerati whistleblowing e, se utilizzati impropriamente, possono esporre il segnalante a sanzioni disciplinari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1880 del 27 gennaio 2025, ha sottolineato l’inammissibilità dell’utilizzo del canale di segnalazione per fini puramente personali, qualificando tale condotta come un impiego scorretto dello strumento.
La gestione delle indagini interne a seguito di una segnalazione di whistleblowing è un processo altrettanto delicato. È fondamentale che le indagini siano condotte in modo imparziale e nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti. La UNI/ISO TS 37008:2024 fornisce linee guida preziose per la conduzione di processi investigativi indipendenti, con particolare attenzione alla tutela della riservatezza e all’utilizzabilità delle prove. La definizione di una Policy di Internal Investigation, che stabilisca obiettivi, ruoli, responsabilità, modalità e limiti dell’indagine, è uno strumento essenziale per garantire la correttezza e l’efficacia del processo.

Il quadro normativo italiano ed europeo
Il quadro normativo in materia di whistleblowing si è evoluto significativamente negli ultimi anni. La Direttiva (UE) 2019/1937, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24/2023, ha introdotto importanti novità a livello nazionale. Il decreto, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e con disposizioni efficaci dal 15 luglio 2023, mira a proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e nazionale, stabilendo canali di segnalazione interni ed esterni e prevedendo misure di protezione contro ritorsioni.
Il D. Lgs. 24/2023 si applica sia al settore pubblico che al settore privato, con particolare riferimento a quest’ultimo. La normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cosiddetti settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
ANAC, in qualità di autorità competente, ha il compito di adottare linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali direttive, validate dal Consiglio con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successivamente modificate dalla delibera n. 479 del 26 novembre 2025, offrono indicazioni operative per un’applicazione corretta della normativa. La mancata istituzione di canali di segnalazione, l’adozione di procedure non conformi alla legge o l’ostacolo alla segnalazione possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro.
La protezione dei segnalanti è un aspetto fondamentale della normativa. L’anonimato del segnalante è garantito, e la sua identità non può essere divulgata a chiunque non sia direttamente autorizzato a ricevere o a gestire le segnalazioni. Questa tutela si estende non solo al nome del segnalante, ma anche a qualsiasi informazione contenuta nella segnalazione che possa, anche indirettamente, consentirne l’identificazione. È espressamente vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante. Per “ritorsione” si intende ogni azione o omissione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in risposta a una segnalazione, una denuncia alle autorità (giudiziaria o contabile) o una divulgazione pubblica, e che sia idonea a causare un danno ingiusto al segnalante. La gestione delle segnalazioni relative a ritorsioni è affidata all’ANAC, che può avvalersi della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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Obblighi di riservatezza vs. interesse pubblico: il ruolo dell’avvocato
Il conflitto tra obblighi di riservatezza e interesse pubblico è particolarmente acuto nel settore legale. L’avvocato, per sua natura, è custode di informazioni confidenziali relative ai propri clienti. Il segreto professionale, sancito dall’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, è un pilastro fondamentale del rapporto di fiducia tra avvocato e cliente. Tuttavia, il segreto professionale non è assoluto e trova dei limiti quando entra in conflitto con interessi superiori, come la tutela della legalità e la prevenzione di reati.
L’articolo 51 del Codice Penale prevede la cosiddetta causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità. In determinate circostanze, l’avvocato potrebbe trovarsi nella condizione di dover adempiere a un dovere di segnalazione previsto dalla legge, anche se ciò comporta la violazione del segreto professionale.
La decisione di segnalare o meno un illecito è una scelta difficile e complessa, che richiede una valutazione attenta delle circostanze del caso concreto. L’avvocato deve bilanciare gli obblighi di riservatezza nei confronti del cliente con la responsabilità di tutelare l’interesse pubblico e di prevenire danni a terzi. In caso di dubbio, è consigliabile consultare il proprio ordine professionale o richiedere un parere legale esterno.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha sottolineato che, pur non essendo direttamente applicabile agli ordini professionali la normativa sul whistleblowing, è necessario garantire una protezione adeguata ai segnalanti, in quanto principio generale applicabile a questi enti. La facoltà di implementare sistemi di whistleblowing è lasciata alla discrezione dei consigli dell’ordine, che possono fare riferimento alla legislazione già in vigore e agli altri strumenti esistenti per la protezione della riservatezza del personale.
La sentenza n. 1880 del 27 gennaio 2025 della Corte di Cassazione ha chiarito che le garanzie previste per il whistleblower non trovano applicazione qualora la segnalazione sia motivata da ragioni personali o da lamentele contro i propri superiori. La tutela del whistleblower è vincolata all’oggetto della denuncia, che deve riguardare condotte illecite di rilevanza per l’interesse pubblico, escludendo segnalazioni dettate da interessi privati o semplici rivendicazioni.
L’importanza di una cultura etica e trasparente
La creazione di una cultura etica e trasparente all’interno degli studi legali e dei dipartimenti legali aziendali è fondamentale per promuovere il whistleblowing e garantire la tutela dei segnalanti. Una cultura basata sull’integrità, sul rispetto delle regole e sulla responsabilità favorisce la segnalazione di illeciti e previene ritorsioni nei confronti dei whistleblower.
Gli studi legali e le aziende devono adottare politiche interne che incoraggino la segnalazione di illeciti e che garantiscano la riservatezza e la protezione dei segnalanti. È importante creare canali di segnalazione sicuri e accessibili, che consentano ai dipendenti di segnalare gli illeciti in modo confidenziale e senza timore di ritorsioni.
La formazione del personale è un altro aspetto cruciale. I dipendenti devono essere informati sui propri diritti e doveri in materia di whistleblowing, nonché sulle procedure da seguire per segnalare gli illeciti. La formazione deve anche sensibilizzare i dipendenti sull’importanza dell’etica e della trasparenza e sui rischi connessi alla mancata segnalazione di illeciti.
L’ANAC svolge un ruolo importante nella promozione del whistleblowing e nella tutela dei segnalanti. L’autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi adotta misure discriminatorie nei confronti dei whistleblower o di chi ostacola la segnalazione di illeciti. La sanzione di 16.000 euro irrogata nel 2025 al direttore di una clinica per ritorsioni contro un whistleblower dimostra la serietà con cui ANAC affronta il tema.
La campagna europea “Ce lo dobbiamo a vicenda”, sostenuta anche dall’ANAC, mira a modificare la percezione di coloro che denunciano casi di corruzione e irregolarità. Questa iniziativa, con il suo motto originale “We owe it to each other”, sposta il focus dall’individuo che porta alla luce opacità negli ambienti di lavoro all’intera collettività, riconoscendo e salvaguardando la dignità e il percorso di vita di chi compie questa scelta, spesso caratterizzata da esposizione e isolamento.
Verso un nuovo equilibrio: la sfida del settore legale
Il settore legale, storicamente ancorato a principi di riservatezza e segreto professionale, si trova di fronte a una sfida cruciale: abbracciare il whistleblowing come strumento di trasparenza e responsabilità, senza compromettere i valori fondanti della professione. La strada è complessa e richiede un ripensamento dei modelli organizzativi, dei codici etici e delle prassi professionali.
Il legislatore, con il recepimento della Direttiva Europea e l’introduzione del D. Lgs. 24/2023, ha fornito un quadro normativo di riferimento. Tuttavia, la vera sfida è culturale: è necessario superare la diffidenza nei confronti del whistleblowing e promuovere una cultura dello speak up*, in cui la segnalazione di illeciti sia vista come un atto di responsabilità civica e professionale, non come una delazione.
Gli ordini professionali, come il CNF, hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questo processo. Devono fornire linee guida chiare e aggiornate ai propri iscritti, promuovere la formazione e la sensibilizzazione sul tema del whistleblowing e garantire una protezione adeguata ai segnalanti.
Gli studi legali e i dipartimenti legali aziendali devono investire nella creazione di canali di segnalazione sicuri e accessibili, adottare politiche interne che incoraggino la segnalazione di illeciti e che proteggano i whistleblower da ritorsioni. È necessario, inoltre, promuovere una cultura aziendale basata sull’etica, sulla trasparenza e sulla responsabilità, in cui la segnalazione di illeciti sia vista come un valore aggiunto, non come una minaccia.
In conclusione, il whistleblowing nel settore legale rappresenta un’opportunità per rafforzare l’integrità della professione e per tutelare l’interesse pubblico. Tuttavia, per cogliere appieno questa opportunità, è necessario un impegno congiunto da parte del legislatore, degli ordini professionali, degli studi legali, delle aziende e dei singoli professionisti.








