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- Esclusione automatica per debiti fiscali superiori a 5.000 euro è legittima.
- Appalto da 9 milioni di euro, escluso per debito di 18.000 euro.
- Soglia minima di 35.000 euro per violazioni non definitivamente accertate.
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità dell’esclusione automatica dalle gare d’appalto per chi ha debiti fiscali superiori a *5.000 euro. La sentenza n. 138 del 28 luglio 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 50/2016, il quale disciplina l’esclusione automatica dalle gare d’appalto in presenza di violazioni fiscali “gravi” definitivamente accertate, ovvero quelle superiori a 5.000 euro.
Il Contesto Normativo e la Questione di Legittimità
La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, che nutriva dubbi sulla compatibilità tra l’articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 50/2016 e l’articolo 3 della Costituzione. Il Consiglio di Stato riteneva che fissare una soglia di 5.000 euro per l’esclusione, indipendentemente dal valore dell’appalto, potesse portare a risultati sproporzionati. Un esempio concreto citato è quello di un appalto da oltre 9 milioni di euro, in cui un operatore economico era stato escluso per un debito tributario di 18.000 euro, una cifra 530 volte inferiore al valore dell’appalto.
Il Consiglio di Stato suggeriva che la gravità della violazione dovesse essere correlata anche al valore dell’appalto, come già previsto per le violazioni non definitivamente accertate (almeno il 10% del valore della gara, con una soglia minima di 35.000 euro).
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La Decisione della Corte Costituzionale
La Suprema Corte ha rigettato le contestazioni di incostituzionalità, sostenendo che l’estromissione automatica ha lo scopo di assicurare l’onestà e la credibilità degli operatori economici, garantendo al contempo condizioni di equa competizione nell’assegnazione dei contratti pubblici. Inoltre, la Corte ha posto l’accento sulla compatibilità della disposizione con l’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, il quale impone agli Stati membri l’obbligo di escludere i soggetti con violazioni fiscali definitivamente accertate, ad eccezione di quelle di modesta entità.
La soglia di 5.000 euro, ripresa dall’articolo 48-bis del DPR 602/73, rappresenta un livello di rilevanza del debito fiscale che, una volta superato, il legislatore ha stabilito come limite alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici. La Corte ha anche ritenuto ragionevole prevedere condizioni più favorevoli per le irregolarità non definitive, al fine di contemperare il rischio di escludere un operatore nonostante il debito possa poi rivelarsi non esistente.

Implicazioni e Prospettive Future
La sentenza della Corte Costituzionale ha rilevanza non solo per l’articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016, ormai abrogato, ma anche per gli attuali articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo 36/2023, che condividono le medesime cause di esclusione. La Corte ha demandato al legislatore la valutazione sulla convenienza di stabilire soglie di esclusione più elevate per le violazioni fiscali definitivamente accertate, con l’obiettivo di perseguire in modo più efficace l’interesse pubblico a una partecipazione il più ampia possibile alle gare d’appalto.
La Corte ha precisato che l’importo di 5.000 euro non è sproporzionato, in quanto la soglia richiamata esprime un certo grado di significatività del debito fiscale. La disposizione non appare nemmeno palesemente illogica, in quanto bilancia l’esigenza di trattare con estremo rigore, come richiesto dalle normative europee, i partecipanti che hanno commesso violazioni fiscali accertate in via definitiva, con la possibilità di ammetterli alla competizione in presenza di violazioni di entità non significativa. La Corte ha concluso ribadendo che spetta al legislatore, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea, considerare l’opportunità di introdurre un differente limite per l’esclusione a causa di violazioni fiscali definitivamente accertate.*
Equilibrio tra Rigore Fiscale e Partecipazione alle Gare: Una Riflessione
La decisione della Corte Costituzionale solleva interrogativi importanti sull’equilibrio tra il rigore fiscale e la necessità di garantire la più ampia partecipazione possibile alle gare d’appalto. La soglia di 5.000 euro, pur non essendo considerata irragionevole, potrebbe escludere operatori economici che, pur avendo un debito fiscale, potrebbero essere in grado di eseguire lavori pubblici di grande valore.
È fondamentale che il legislatore valuti attentamente l’opportunità di rivedere questa soglia, tenendo conto delle esigenze del buon andamento dell’amministrazione e della necessità di non penalizzare eccessivamente le imprese che, pur in difficoltà, potrebbero contribuire allo sviluppo del Paese.
Una nozione base di diritto amministrativo che si applica in questo contesto è il principio di proporzionalità, che impone che le misure adottate dalla pubblica amministrazione siano adeguate, necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. Nel caso di specie, si tratta di valutare se l’esclusione automatica dalle gare d’appalto per debiti fiscali superiori a 5.000 euro sia una misura proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire la correttezza e l’affidabilità degli operatori economici.
Una nozione più avanzata è quella del bilanciamento degli interessi costituzionali. In questo caso, si tratta di bilanciare l’interesse dello Stato a riscuotere le imposte con l’interesse delle imprese a partecipare alle gare d’appalto e, più in generale, con l’interesse della collettività a beneficiare di lavori pubblici di qualità.
La sentenza della Corte Costituzionale ci invita a riflettere su come conciliare questi interessi, in modo da garantire un sistema di appalti pubblici efficiente, trasparente e rispettoso dei diritti di tutti gli operatori economici.
- Testo integrale della sentenza n. 138/2025 della Corte Costituzionale.
- Testo integrale dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 50/2016 sulla Gazzetta Ufficiale.
- Testo vigente dell'articolo 94 del decreto legislativo 36/2023 sulle cause di esclusione.
- Sentenza n. 138/2025 della Corte Costituzionale sull'esclusione automatica per debiti fiscali.