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- Il whistleblower Marco Rossi ha subito isolamento e sfratto per aver denunciato irregolarità.
- La direttiva europea 2019/1937 mira a tutelare i segnalanti.
- Molti dipendenti senza modello 231 non sono protetti.
La denuncia degli atti illeciti o whistleblowing costituisce un elemento cardine nella promozione della trasparenza e dell’integrità nelle strutture organizzative pubbliche e private. Purtroppo, in Italia tale pratica nobile deve fare i conti con le ritorsioni sistematiche che rendono difficile ai dipendenti la scelta di denunciare comportamenti scorretti. L’episodio emblematico riguardante Marco Rossi – pseudonimo scelto per tutelarne l’identità – illustra perfettamente le imperfezioni del nostro ordinamento a difesa dei whistleblower: egli ha affrontato pesanti conseguenze per aver rilevato irregolarità. In qualità di dipendente diligente e dedito al proprio lavoro, costui ha scoperto divergenze nei dati contabili della propria azienda; spinto da uno spirito civico e un alto senso del dovere, intendeva contribuire positivamente al funzionamento dell’organizzazione rispettando quanto stabilito dalla normativa vigente. Tuttavia, la risposta ricevuta alle sue segnalazioni è stata drammatica: isolamento sociale, potere professionale ridotto e infine lo sfratto dal suo posto lavorativo. Un circolo vizioso composto da eventi sfavorevoli ha profondamente influenzato sia l’ambito lavorativo sia quello privato della vita professionale di un individuo come Marco.
Il racconto riguardante Marco rappresenta solamente un’espressione superficiale – un’autentica manifestazione dell’esistenza di un problema ben più radicato. Un cospicuo numero di impiegati vive nella condizione scomoda in cui sarebbe necessario rivelare comportamenti illeciti all’interno delle loro organizzazioni; nondimeno scelgono il silenzio invece del rischio potenziale associato alla denuncia pubblica. Questa apprensione si rivela giustificata poiché diminuisce l’efficienza del sistema nella sua capacità intrinseca di autoripararsi mentre tenta ostinatamente di affrontare questioni quali corruzione o attività illegittime in generale. L’assenza di misure protettive congrue destinate ai whistleblower non grava soltanto sulle spalle degli individui disposti a segnalare abusi; al contrario intacca anche quell’elemento cruciale costituito dalla fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni stesse oltreché nel contesto occupazionale più ampio. Si rende pertanto indispensabile l’intervento diretto da parte del legislatore italiano per risolvere le anomalie presenti nell’attuale quadro legislativo garantendo così tutele concrete ed efficaci a chi possiede audacia ed integrità civica necessarie affinché possa contribuire ad infondere maggiore chiarezza ed eticità nel funzionamento delle nostre imprese pubbliche o private. Perciò ci si ritrova davanti ad implicazioni considerevoli: l’affidabilità complessiva del nostro ordinamento, il rispetto sostanziale dei diritti pertinenti agli addetti oltre alla combattuta guerra contro fenomenologie corruttive.
Il quadro normativo italiano: tra direttive europee e applicazioni pratiche
Il sistema giuridico italiano ha recentemente accolto i principi stabiliti dalla direttiva europea (UE) 2019/1937 tramite il D. Lgs. 24/2023, mirando a creare una regolamentazione coerente sul whistleblowing ed assicurare una tutela omogenea per i segnalanti nei diversi Stati membri dell’Unione Europea. Quest’atto normativo costituisce un significativo progresso rispetto alle disposizioni precedenti; tuttavia, emergono elementi poco chiari che richiedono ulteriori spiegazioni ed eventuali ampliamenti della legge esistente. La legge si applica sia al settore pubblico che a quello privato e stabilisce procedure chiare per effettuare segnalazioni oltre a misure di salvaguardia contro possibili ritorsioni subite dai denunciatori stessi. Centrale in questo contesto è l’operato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fondamentale tanto nella ricezione delle denunce quanto nel monitoraggio del rispetto della normativa vigente.
Nonostante questi impegni significativi volti alla promozione della trasparenza e del rispetto legale nell’ambito lavorativo, permangono problematiche all’interno del sistema normativo nazionale che compromettono l’efficacia complessiva degli interventi attuati finora. In particolare, va evidenziato come la tutela riservata ai whistleblower operanti nel mondo privato risulti comunque insufficiente poiché è limitata solamente alle aziende dotate del modello organizzativo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo sopra citato. La legge Lgs. 231/2001 contempla esclusivamente quegli illeciti considerati rilevanti nell’ambito normativo stabilito. Di conseguenza, moltissimi dipendenti, specialmente quelli impiegati in realtà aziendali minori oppure sprovviste dell’adozione del modello 231, risultano privi dello stesso livello di protezione rispetto ai colleghi operanti nelle imprese più grandi e conformi alla suddetta legge. Va inoltre notato come nel contesto applicativo della normativa vigente l’onere probatorio pesi prevalentemente sul whistleblower stesso; quest’ultimo è tenuto a provare eventuali ritorsioni subite come diretta conseguenza delle sue segnalazioni denigratorie verso condotte irregolari all’interno dell’organizzazione lavorativa. Tale onere è particolarmente arduo da affrontare nel caso in cui tali vendette siano nascoste dietro giustificazioni apparentemente legittime o minimali.
Risulta quindi imprescindibile un intervento normativo volto ad ampliare la sfera protettiva su tutti i dipendenti indistintamente dalla grandezza dell’impresa presso cui operano o dall’applicazione formale del citato modello 231. In aggiunta, sarebbe opportuno rovesciare l’onere probatorio, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di provare la legittimità delle azioni intraprese contro chi denuncia atti scorretti per evitare fermi atteggiamenti punitivi verso figure così vitalmente impegnate nella salvaguardia etica degli ambienti professionali.
Solo attraverso queste modifiche normative sarà possibile fornire una vera ed effettiva salvaguardia per coloro i quali scelgono con audacia e spirito civico di denunciare atti contrari alle norme stabilite.

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L’esperienza europea e le prospettive di miglioramento
Analizzare il quadro del whistleblowing italiano a confronto con le normative vigenti in altri stati europei mette in luce considerevoli variazioni relative sia all’efficacia sia al grado d’intervento protettivo riservato ai denuncianti. Paesi come la Francia e il Regno Unito, ad esempio, possiedono regolamenti assai più sofisticati capaci non solo di fornire protezioni solidissime contro licenziamenti arbitrari ma anche altre possibili forme di vendetta lavorativa. Inoltre, è interessante notare come taluni sistemi legali prevedano persino compensazioni finanziarie per chi contribuisce attivamente alla raccolta d’informazioni destinate alle autorità competenti nel loro operato investigativo. Tale situazione disomogenea sottolinea imperiosamente l’urgenza dell’adeguamento normativo della legislazione italiana affinché possa risultare sincronizzata con gli standard europei superiormente impostati. Riguardo a ciò, la direttiva europea 2019/1937 si pone come uno strumento innovativo fondamentale, delineando criteri minimi essenziali volti a tutelare i whistleblower su scala comunitaria; nonostante ciò, resta cruciale verificare quanto tale normativa venga effettivamente adottata dai vari Stati membri nell’intento reale di assicurarsi che tutti coloro che effettuano segnalazioni ricevano idonee garanzie sul piano della sicurezza personale. Per cominciare, diventa imprescindibile garantire una protezione estesa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione riguardo alle dimensioni aziendali o all’applicazione del modello 231. Inoltre, si rende opportuno rovesciare l’onere probatorio: deve spettare al datore di lavoro il compito di provare che le azioni intraprese contro il whistleblower siano esenti da intenti vendicativi. Successivamente, occorre introdurre misure punitive più rigorose nei confronti delle vendette aziendali per scoraggiare condotte discutibili nelle organizzazioni. È altresì imperativo assicurare l’anonimato ai denunciatari, tranne nei casi in cui possa essere indispensabile svelarne l’identità per esigenze giuridiche specifiche. Analogamente importante appare fornire assistenza legale e supporto psicologico senza costi ai whistleblower affinché possano superare gli ostacoli connessi alle loro denunce. Per concludere questo ragionamento risulta essenziale alimentare un clima caratterizzato da una marcata cultura della trasparenza e integrità nel contesto aziendale, dove denunciando atti illeciti venga riconosciuto un senso civico piuttosto che essere interpretato come tradimento. Solo in questo modo si potrà creare un ambiente di lavoro più giusto e sicuro per tutti.
Verso un futuro più trasparente: il ruolo del whistleblowing nell’etica aziendale
Il fenomeno del whistleblowing, piuttosto che costituire una semplice denuncia, si configura come un gesto intrinsecamente legato a un duty civico e professionale. Questo comportamento è determinante per l’affermazione dell’etica collegata alle pratiche operative delle organizzazioni. Un sistema efficiente dedicato al whistleblowing offre non soltanto garanzie ai denuncianti contro possibili vendette, ma alimenta altresì una forte cultura orientata alla trasparenza e alla responsabilizzazione collettiva. Si crea pertanto uno scenario dove le violazioni della legge diventano più rarefatte e immediatamente riconoscibili. Dedicare risorse adeguate alla difesa dei whistleblower è equivalente a sostenere la costruzione di un avvenire caratterizzato da maggiore giustizia sociale.
La vicenda di Marco Rossi, insieme ad altri casi significativi di whistleblower presenti sul territorio italiano, mette in evidenza come l’attuale normativa offra ancora insufficiente tutela a chi decide di denunciare irregolarità. È imprescindibile procedere con urgenza verso misure legislative in grado di potenziare la salvaguardia dei whistleblower stessi, così da promuovere un contesto lavorativo caratterizzato dalla dovuta chiarezza e correttezza etica. Solo attraverso queste modifiche sarà possibile garantire il riconoscimento anziché la punizione per coloro che mostrano coraggio nel riportare irregolarità mediante un attivo impegno nella lotta per la legalità. La salvaguardia dei whistleblower trascende l’ambito della mera giustizia individuale per collocarsi in una dimensione che coinvolge l’interesse comune; infatti essa svolge una funzione cruciale nel contrastare la corruzione ed incentivare lo sviluppo economico su basi più etiche e durature.
In conclusione, desidero esprimere alcune considerazioni importanti. Il fenomeno del whistleblowing, in tutta la sua essenza più autentica, costituisce un gesto audace che implica assunzione responsabile verso il bene comune. Si tratta della decisione consapevole di opporsi all’ingiustizia anziché girare lo sguardo altrove; è l’attitudine alla resistenza contro paure ingiustificate ed omertose pratiche sociali. Tale comportamento merita riconoscimento e stima sincera oltre ad essere protetto adeguatamente.
Un fondamento legale significativo associato al whistleblowing è rappresentato dal principio della buona fede. A questo riguardo può essere affermato che tale principio riveste un’importanza centrale nel panorama normativo; esso esige dalle parti coinvolte nelle relazioni giuridiche uno standard elevato sia d’integrità sia correttezza reciproca. Per quanto concerne specificamente il whistleblowing, questa buona fede si concretizza nella necessità per chi segnala atti scorretti o illegali di agire con sincerità assoluta nel fornire informazioni precise e attendibili; parallelamente pone vincoli anche sul datore d’impiego affinché si astenga da ogni genere di esercizio ritorsivo nei confronti della persona denunciante. Il tema della responsabilità amministrativa degli enti si colloca in maniera significativa nel panorama del whistleblowing. La normativa prevista dal D. Lgs. 231/2001 sancisce la possibilità di attribuire responsabilità alle entità giuridiche relativamente ai reati commessi da dirigenti o lavoratori, se avvenuti nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso. Pertanto, il meccanismo del whistleblowing emerge come una risorsa essenziale per mitigare comportamenti illeciti e ottenere l’esclusione della responsabilità amministrativa dell’organizzazione; ciò è possibile soltanto qualora venga adottato un modello gestionale adeguato e qualora le segnalazioni siano effettuate senza indugi, attivando così interventi correttivi appropriati.
- Approfondimento sulla normativa italiana in materia di whistleblowing e direttiva europea.
- Pagina sul whistleblowing del sito dei Commissari straordinari del Governo.
- Documento PDF sul whistleblowing e la democrazia, a cura di Formez PA.
- Approfondimento sul whistleblowing e la tutela dei segnalatori di illeciti.