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Cyberstalking: Urge riforma per proteggere le vittime online

La recente condanna nel vibonese evidenzia le lacune legislative nel contrasto alla violenza di genere digitale, spingendo per un intervento normativo immediato.
  • Nel 2022, circa 29.312 persone sono state vittime di stalkerware.
  • Il 58% degli adolescenti europei è vittima di molestie sui social.
  • Art. 612-quinquies: reclusione da 1 a 6,5 anni per persecuzione telematica.

Stalking Digitale: La Condanna nel Vibonese e le Lacune Legali

Il caso vibonese: Un campanello d’allarme

Una recente sentenza emessa nel vibonese ha riacceso i riflettori su una problematica sempre più pressante: l’inadeguatezza della legislazione vigente nel contrastare la violenza di genere perpetrata attraverso strumenti digitali. Il caso specifico, culminato con la condanna di un individuo per atti di stalking commessi mediante l’invio reiterato di chiamate e messaggi molesti, ha evidenziato le notevoli difficoltà che le vittime di cyberstalking incontrano nel tentativo di ottenere giustizia e protezione.

Nel dettaglio, presso il tribunale di Vibo Valentia, un uomo identificato come Michele Lo Bianco è stato ritenuto colpevole e condannato a una pena detentiva di quattro anni e sei mesi per atti persecutori commessi ai danni della sua ex coniuge e del nuovo compagno di quest’ultima. Le accuse mosse nei suoi confronti comprendevano minacce di morte, concretizzatesi attraverso il macabro ritrovamento di cartucce e carcasse di volatili depositate nei pressi delle abitazioni delle vittime, nonché molestie telefoniche reiterate e dal contenuto intimidatorio. Parallelamente, un altro caso, sempre nel vibonese, ha visto protagonista un giovane di nome Saverio Lacquaniti, originario di San Gregorio d’Ippona, il quale è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per una serie di atti persecutori commessi ai danni della sua ex fidanzata. Tali atti includevano percosse, pedinamenti, minacce e molestie, comportamenti che hanno cagionato alla vittima un grave e persistente stato di ansia e timore.

Questi eventi, purtroppo tutt’altro che isolati, sollevano interrogativi inquietanti sull’effettiva capacità delle norme giuridiche attuali di tutelare le persone che subiscono stalking attraverso mezzi digitali. Sebbene il sistema legale preveda sanzioni per gli atti persecutori tradizionali, esso sembra faticare a tenere il passo con l’evoluzione delle nuove forme di violenza che si consumano online, spesso con conseguenze devastanti per la vita delle vittime.

Il cyberstalking si manifesta oggi in modalità sempre più subdole e difficili da contrastare. Dalla diffusione non consensuale di materiale intimo, pratica meglio conosciuta come “revenge porn”, al “doxing”, consistente nella pubblicazione online di informazioni personali con l’intento di danneggiare la vittima, fino all’utilizzo di tecnologie avanzate come i “deepfake” per creare immagini e video falsi e diffamatori, gli strumenti digitali offrono ai molestatori un arsenale sempre più potente per perseguitare e terrorizzare le proprie vittime. Questo scenario, come sottolineato da autorevoli testate, trasforma applicazioni originariamente concepite per scopi leciti, come il controllo parentale o i sistemi antifurto, in vere e proprie armi nelle mani di potenziali stalker e aggressori.

Cosa ne pensi?
  • Finalmente una sentenza che fa riflettere sulla gravità......
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  • 🤔 Interessante notare come la tecnologia, nata per unire......

Le sfide legali del cyberstalking

Una delle maggiori criticità risiede nella difficoltà di quantificare e dimostrare il danno psicologico cagionato dalle molestie online. A differenza delle aggressioni fisiche, che lasciano segni tangibili, lo stalking digitale raramente produce lesioni visibili, ma può avere conseguenze profonde e durature sulla salute mentale e sulla vita sociale delle vittime. Tale difficoltà probatoria rappresenta un ostacolo significativo per l’ottenimento di una condanna e per la concessione di un adeguato risarcimento del danno.

Il controllo esercitato attraverso i mezzi digitali all’interno di relazioni tossiche rappresenta una problematica in costante crescita. Tecnologie nate per semplificare la comunicazione e la gestione della vita quotidiana si trasformano in strumenti di sorveglianza, manipolazione, isolamento e minaccia, esercitando un controllo coercitivo all’interno di dinamiche affettive e familiari distorte. Questo abuso, facilitato dalla tecnologia, si configura come un insieme di pratiche insidiose che amplificano il potere del carnefice e minano la libertà della vittima.

Le statistiche rivelano un quadro allarmante: in Europa, il 58% degli adolescenti e dei giovani è vittima di molestie sui social media su base quotidiana. Parallelamente, il 71% degli autori di violenza domestica controlla il computer del partner, mentre il 54% traccia i telefoni cellulari delle vittime attraverso l’installazione di software spia. Dato ancor più sconcertante, il 95% degli abusi online è rivolto contro le donne. Nel 2022, si stima che a livello globale 29.312 persone siano state vittime di “stalkerware”, software progettati per monitorare l’attività dei dispositivi a insaputa dei proprietari.

Associazioni come “Donne con lo Scudo” si dedicano attivamente al contrasto dello stalking digitale, offrendo risorse e supporto alle vittime. Attraverso i loro canali informativi, diffondono consapevolezza sui diversi aspetti del cyberstalking, incluse le nuove forme di violenza che si manifestano online. Elena Gajotto, figura di spicco nella lotta contro la violenza di genere, sottolinea come la società tenda a minimizzare l’importanza della privacy all’interno delle relazioni affettive: “Il mito dell’amore romantico ci fa pensare che nella coppia tutto debba essere condiviso e che non ci sia bisogno di mettere barriere di privacy. Chiedere di controllare il telefono del partner è considerato normale, con la solita scusa: ‘Se non hai niente da nascondere, non dovresti preoccuparti’. C’è la percezione che non ci sia nulla di male”.

Nonostante la crescente consapevolezza del fenomeno, le leggi attuali spesso si dimostrano inadeguate a fornire una protezione efficace alle vittime di cyberstalking. La difficoltà di raccogliere prove, l’anonimato garantito dalla rete e la transnazionalità di molti reati rendono complessa l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura.

La proposta di legge ravetti: Un passo avanti?

Di fronte a questa situazione, diverse iniziative legislative sono state intraprese per colmare le lacune normative esistenti. Tra queste, spicca una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’onorevole Laura Ravetto, che mira a introdurre nel codice penale un nuovo articolo, il 612-quinquies, specificamente dedicato al reato di persecuzione telematica. La proposta include sanzioni detentive fino a sei anni e sei mesi per chi arrechi danno ad altri attraverso condotte quali molestie reiterate, commenti assillanti, messaggi privati continui, pubblicazioni diffamatorie, divulgazione di contenuti privati, condivisione non autorizzata di foto o video, usurpazione d’identità della vittima, creazione di profili falsi per diffamarla, attività di sorveglianza e pedinamento online, fino al monitoraggio sistematico dei movimenti della persona offesa sui social media.

Questa proposta rappresenta un tentativo di fornire una risposta più efficace al fenomeno del cyberstalking, riconoscendo la specificità e la gravità delle condotte persecutorie commesse attraverso i mezzi digitali. Tuttavia, la sua effettiva capacità di contrastare il fenomeno dipenderà dalla sua approvazione da parte del Parlamento e dalla sua concreta applicazione da parte degli organi inquirenti e giudicanti. In ogni caso, il dibattito in corso rappresenta un segnale positivo della crescente attenzione che il legislatore sta dedicando a questa problematica.

La proposta, come evidenziato, si prefigge di inserire nel codice penale una nuova disposizione, l’articolo 612-quinquies, focalizzato sul reato di persecuzione telematica, che finora era considerato solo un’aggravante dello stalking convenzionale. Questo nuovo articolo individuerà una vasta gamma di comportamenti penalmente perseguibili. Saranno passibili di giudizio coloro che procurano pregiudizio a terzi attraverso molestie ripetute, commenti invadenti, invii costanti di messaggi privati, post calunniosi, diffusione di informazioni riservate, pubblicazione di immagini o filmati senza consenso, falsificazione dell’identità della vittima, creazione di account fasulli a scopo diffamatorio, attività di controllo e osservazione online, compreso il monitoraggio assiduo delle attività sui social della persona lesa. Inoltre, rientreranno nel campo di applicazione del reato anche la divulgazione di contenuti compromettenti e le estorsioni basate su informazioni sensibili.

È frequente considerare normale la richiesta di accesso al telefono del partner, adducendo la giustificazione che “se non si ha nulla da celare, non ci si dovrebbe preoccupare”.

Si diffonde il convincimento che non ci sia niente di riprovevole in tale pratica.

Il disegno di legge stabilisce che, successivo all’articolo 612-quater del codice penale, sia inserito il seguente articolo:

“Art. 612-quinquies. – (Atti persecutori telematici) – Chiunque, servendosi di strumenti informatici o telematici, inclusa l’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale suscettibili di ingannare sulla veridicità del materiale contraffatto, arrechi molestie a qualcuno tramite l’invio reiterato o continuativo di commenti, messaggi privati o messaggi denigratori sulle piattaforme digitali, la divulgazione di contenuti intimi, la condivisione di fotografie, video o dati personali in assenza del consenso della persona ritratta, la creazione di profili fittizi sulle piattaforme digitali, la contraffazione dell’identità della persona o la costituzione di profili sulle piattaforme digitali con intento diffamatorio, il controllo, la localizzazione e il monitoraggio delle azioni della persona sulle piattaforme digitali o sulla rete internet, la pubblicazione di materiale sconveniente o la realizzazione delle condotte di cui all’articolo 629, causando un danno ingiusto alla persona offesa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi e con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

La pena è incrementata fino alla metà nel caso in cui il reato sia perpetrato ai danni di un soggetto minorenne, di una donna incinta o di un individuo con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure mediante l’uso di armi o da persona con il volto occultato.”.

Verso una strategia integrata di contrasto al cyberstalking

La lotta contro il cyberstalking richiede un approccio olistico, che integri strumenti legali, tecnologici, educativi e sociali. È necessario, in primo luogo, potenziare la formazione delle forze dell’ordine e della magistratura, fornendo loro le competenze necessarie per indagare e perseguire efficacemente i reati commessi attraverso i mezzi digitali. È fondamentale, inoltre, promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, al fine di educare i cittadini sull’importanza della privacy online, sui rischi del cyberstalking e sui diritti delle vittime. Un ruolo cruciale spetta anche alle piattaforme digitali, che devono adottare misure più efficaci per prevenire e contrastare i comportamenti abusivi, garantendo la sicurezza e la protezione dei propri utenti. Infine, è indispensabile rafforzare la rete di supporto alle vittime, offrendo loro assistenza psicologica, legale e sociale, al fine di aiutarle a superare il trauma subito e a ricostruire la propria vita.

In conclusione, la condanna nel vibonese rappresenta un monito sulla necessità di un impegno più deciso e coordinato per contrastare la violenza di genere online. È tempo di superare le lacune normative esistenti, di investire nella formazione e nella sensibilizzazione, e di promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza online. Solo così potremo garantire a tutte e tutti il diritto di vivere una vita libera dalla paura e dalle molestie, anche nel mondo digitale.

In un mondo sempre più connesso, la protezione della dignità e della sicurezza delle persone online rappresenta una sfida cruciale per il sistema legale. Affrontare il cyberstalking con strumenti efficaci e una strategia integrata è un imperativo per garantire un futuro digitale più sicuro e inclusivo.

Quale Futuro per la Tutela Digitale? Riflessioni Conclusive

La condanna avvenuta nel vibonese, sebbene rappresenti un importante passo avanti nella lotta contro lo stalking, funge da doloroso promemoria delle profonde lacune che ancora affliggono il nostro sistema legale in termini di protezione delle vittime di violenza di genere online. Urge, dunque, un intervento legislativo mirato e tempestivo, capace di arginare efficacemente le nuove e insidiose forme di persecuzione che si consumano nell’etere digitale. Ma non basta. È necessario, altresì, un cambio di mentalità radicale, che promuova una cultura del rispetto e della responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie, a partire dalle giovani generazioni. Solo attraverso un’azione sinergica tra istituzioni, forze dell’ordine, esperti del settore e società civile potremo davvero contrastare il fenomeno del cyberstalking e garantire a tutti, donne e uomini, il diritto di vivere una vita libera dalla paura e dalle molestie, sia nel mondo reale che in quello virtuale.

A tal proposito, vorrei condividere con voi, in modo amichevole e diretto, alcune nozioni legali fondamentali che si ricollegano al tema principale di questo articolo. Innanzitutto, è importante sapere che il cyberstalking, pur manifestandosi attraverso strumenti digitali, rientra a pieno titolo nella fattispecie del reato di “atti persecutori” (articolo 612-bis del Codice Penale). Tale reato punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

E, per andare un po’ più nel dettaglio, una nozione legale avanzata che potrebbe interessarvi è quella del “coercive control”, concetto anglosassone che si riferisce a una forma di violenza domestica caratterizzata da un modello di comportamento volto a esercitare potere e controllo sulla vittima, limitandone la libertà e l’autonomia. Tale concetto, pur non essendo ancora espressamente codificato nel nostro ordinamento giuridico, viene sempre più spesso utilizzato dalla giurisprudenza per interpretare e valutare le condotte persecutorie, soprattutto in ambito digitale, al fine di fornire una tutela più efficace alle vittime.

Spero che queste poche righe abbiano stimolato in voi una riflessione personale sul tema del cyberstalking e sulla necessità di un impegno collettivo per contrastare questa forma di violenza subdola e pervasiva. Ricordate, la conoscenza è il primo passo verso la consapevolezza e la tutela dei nostri diritti.


Articolo e immagini generati dall’AI, senza interventi da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il suo contenuto.(scopri di più)
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