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- Madre non punibile: PM invoca "ergastolo con fine pena mai" emotivo.
- Articolo 27 Costituzione: pena inumana infliggere ulteriore processo.
- Esclusa la "tenuità del fatto" (art. 131 bis c.p.) per lesioni gravissime.
- Riflessione sulle funzioni rieducative e retrattive della pena.
Nell’estate del 2024, un drammatico episodio ha colpito l’hinterland milanese: una madre, in modo accidentale, ha travolto il suo bambino di soli 18 mesi mentre si trovava nel cortile domestico. Le conseguenze sono state gravi e hanno provocato lesioni permanenti al piccolo. Tale accadimento ha generato profonda inquietudine all’interno della comunità locale e aperto a riflessioni intricate riguardo al ruolo della giustizia in circostanze così delicate.
La posizione della Procura di Milano
La Procura di Milano, di fronte a questa drammatica vicenda, ha espresso una posizione inusuale, chiedendo al giudice per le indagini preliminari (GIP) di escludere la punibilità della madre. Il ragionamento del pubblico ministero (PM) Paolo Storari si basa sulla considerazione che la donna stia già scontando una pena gravissima, un “ergastolo con fine pena mai”, a causa delle conseguenze delle sue azioni. Storari argomenta che un processo e un’eventuale condanna rappresenterebbero un trattamento contrario al senso di umanità, in violazione dell’articolo 27 della Costituzione Italiana. Secondo il PM, in questo caso, il diritto penale non ha alcuna funzione da svolgere, né per la madre né per la collettività, e una reazione punitiva sarebbe addirittura controproducente.
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Le argomentazioni giuridiche
La Procura ha esplorato diverse strade per evitare un processo. La prima opzione, quella di proporre alla madre un patteggiamento con una pena minima sospesa, è stata scartata perché non terrebbe conto della situazione emotiva e psicologica della donna, che verrebbe strumentalizzata per riaffermare una norma di divieto. La seconda possibilità esaminata è stata quella di applicare la clausola di “non punibilità per particolare tenuità del fatto” prevista dall’articolo 131 bis del codice penale. Tuttavia, questa opzione è stata ritenuta problematica a causa di una relazione al decreto legislativo del 2014 che esclude espressamente l’applicabilità di tale clausola a casi di morte o lesioni gravissime. Di fronte a queste difficoltà, la Procura ha considerato la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la norma che punisce le lesioni personali gravissime provocate per colpa incosciente contrasterebbe con il divieto di pene inumane sancito dall’articolo 27 della Costituzione.

Il concetto di “pene naturali”
Il PM Storari ha richiamato il concetto di “pene naturali”, sostenendo che la sofferenza e il senso di colpa che la madre sta vivendo rappresentano già una punizione estremamente severa. Questo concetto, sebbene non esplicitamente riconosciuto nel diritto penale italiano, fa riferimento alle conseguenze negative che una persona subisce a causa delle proprie azioni, al di là delle sanzioni imposte dal sistema giudiziario. La Procura ha sottolineato che la tematica delle “pene naturali” si adatta perfettamente alla vicenda della madre che ha involontariamente causato lesioni gravissime al figlio.
Riflessioni conclusive: Umanità e Giustizia
La questione pone seri interrogativi riguardo al significato stesso del diritto penale e alla sua effettiva capacità di affrontare contesti complicati e strazianti. La situazione della madre, colpevole per fatalità dell’incidente che ha colpito suo figlio, invita ad analizzare il vero senso della punizione nonché le sue funzioni rieducative ed retrattive. In fondo è moralmente corretto infliggere una sanzione a chi vive già un’inesprimibile condanna interna? Può mai l’ambito del diritto prevalere nel momento in cui tale applicazione comporta ulteriori afflizioni per chi ha vissuto esperienze devastanti? Tali riflessioni sono state espresse dalla Procura milanese al giudice per le indagini preliminari, nell’intento di stimolarlo verso una ponderata considerazione del difficile equilibrio tra giustizia umana ed empatia.
Una nozione base di diritto che si applica in questo caso è il principio di proporzionalità della pena, che impone di valutare attentamente la gravità del reato e la situazione personale del reo prima di infliggere una sanzione. Una nozione più avanzata è quella delle “pene naturali”, un concetto che invita a considerare le conseguenze negative che una persona subisce a causa delle proprie azioni, al di là delle sanzioni formali previste dalla legge.
Vi invito a riflettere su questa vicenda e a chiedervi se la giustizia debba sempre prevalere, anche quando rischia di infliggere ulteriore dolore a chi ha già subito una tragedia. Forse, in alcuni casi, la vera giustizia risiede nella compassione e nella comprensione, nella capacità di riconoscere la sofferenza umana e di offrire sostegno e aiuto a chi ne ha bisogno.
- Sito ufficiale della Procura di Milano, per approfondire la sua posizione.
- Testo completo della Costituzione Italiana, art. 27 relativo alla responsabilità penale.
- Testo integrale dell'articolo 27 della Costituzione Italiana, riferimento cardine dell'articolo.
- Offre accesso diretto alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano.