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- Il messo deve fare indagini, ordinanza n. 26548 del 02/10/2025.
- Irreperibilità relativa: deposito atto al comune art. 140 c.p.c.
- Notifica perfezionata dopo 10 giorni dal deposito avviso di giacenza.
La comunicazione formale degli atti, specialmente quelli di natura fiscale, costituisce un caposaldo essenziale dell’ordinamento giuridico. La sua esecuzione corretta assicura l’esercizio del diritto alla difesa del soggetto passivo d’imposta e la legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Tuttavia, la complessità dei procedimenti e le differenti interpretazioni dei tribunali rendono questo settore particolarmente delicato. La Corte di Cassazione, tramite una serie di recenti decisioni, si è adoperata per fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali, in particolare in relazione ai casi di non reperibilità del destinatario.

L’Obbligo di Diligenza del Messo Notificatore
Un principio centrale confermato dalla Cassazione è il dovere di diligenza attiva che grava sul messo notificatore. L’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025 ha precisato che, di fronte alla presunta irreperibilità del destinatario, il messo non può limitarsi a depositare l’avviso presso il Comune. Al contrario, deve compiere ulteriori e concrete indagini per localizzare il soggetto, documentando minuziosamente tali attività nella relata di notifica. La mancanza di tali accertamenti rende la notifica priva di validità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società, evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) non aveva vagliato in modo adeguato l’operato del notificatore. La società ricorrente lamentava di non essere stata rintracciata presso la sede legale, ma il messo non aveva provato a effettuare la notifica presso l’unità produttiva, pur situata nello stesso Comune e facilmente identificabile tramite il certificato camerale. La Cassazione ha ricordato che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta, “deve indicare le ricerche che ha effettuato“.
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Irreperibilità Assoluta vs. Irreperibilità Relativa
La Cassazione ha inoltre chiarito la distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa. L’ordinanza n. 24781 del 2025 ha affrontato il caso di una cartella di pagamento comunicata all’indirizzo di residenza anagrafica della destinataria. L’ufficiale notificatore aveva constatato l’assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, e il custode aveva dichiarato il trasferimento della contribuente. In questo caso, la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita, ovvero quella prevista per i casi di irreperibilità assoluta (articolo 60, lettera e), del D. P. R. 600/1973). Per contro, l’irreperibilità relativa si manifesta quando il destinatario è temporaneamente non presente alla sua residenza, domicilio o dimora registrati. In tal caso, l’articolo 140 del codice di procedura civile impone il deposito dell’atto presso la casa comunale e la comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata. La Cassazione ha ribadito che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale notificatore godono di fede privilegiata e possono essere contestati solo attraverso una querela di falso. Le informazioni anagrafiche, benché di una certa importanza, detengono un valore unicamente presuntivo e possono essere disattese dalle verifiche compiute “sul campo”.
Notifica Via Posta e Termini di Giacenza
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la notifica via posta. La Suprema Corte, con la sua ordinanza n. 26371, ha stabilito nuovamente che, qualora il destinatario sia assente, la notificazione si intende perfezionata una volta trascorsi dieci giorni dal momento del deposito dell’avviso di giacenza. Questo principio, volto a tutelare le ragioni del fisco, prevede un procedimento semplificato che non richiede la comunicazione di avvenuta notifica. La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 2018) ha ritenuto legittimo l’articolo 26, comma 1, del D. P. R. 602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile“.
Verso una Maggiore Certezza del Diritto: Riflessioni Conclusive
Le pronunce della Cassazione delineano un quadro complesso ma coerente, volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti del contribuente. L’obbligo di diligenza del messo notificatore, la distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, e le regole sulla notifica via posta rappresentano elementi fondamentali per garantire la validità delle notifiche e la certezza del diritto.
Amici lettori, spero che questo articolo vi sia stato utile per fare chiarezza su un tema così delicato come quello delle notifiche. Ricordate, un principio base del diritto è che nessuno può essere punito se non è stato messo nelle condizioni di difendersi. Nel caso delle notifiche, questo significa che l’amministrazione deve fare tutto il possibile per assicurarsi che l’atto arrivi effettivamente al destinatario.
Un concetto più avanzato, legato a questo tema, è quello della tutela dell’affidamento legittimo. Questo principio, di derivazione europea, impone all’amministrazione di non deludere le aspettative ragionevoli del cittadino. Se un contribuente ha sempre ricevuto le notifiche a un determinato indirizzo, l’amministrazione non può improvvisamente cambiarlo senza un valido motivo e senza informare adeguatamente il destinatario.
Vi invito a riflettere su quanto sia importante, in una società democratica, che le regole siano chiare e che vengano applicate in modo equo e trasparente. Solo così possiamo garantire che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo di fronte alla legge.
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restituisco:
Irreperibilità e Notifiche: Un’Analisi Approfondita alla Luce della Giurisprudenza
La comunicazione formale degli atti, specialmente quelli di natura fiscale, costituisce un caposaldo essenziale dell’ordinamento giuridico. La sua esecuzione corretta assicura l’esercizio del diritto alla difesa del soggetto passivo d’imposta e la legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Tuttavia, la complessità dei procedimenti e le differenti interpretazioni dei tribunali rendono questo settore particolarmente delicato. La Corte di Cassazione, tramite una serie di recenti decisioni, si è adoperata per fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali, in particolare in relazione ai casi di non reperibilità del destinatario.

L’Obbligo di Diligenza del Messo Notificatore
Un principio centrale confermato dalla Cassazione è il dovere di diligenza attiva che grava sul messo notificatore. L’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025 ha precisato che, di fronte alla presunta irreperibilità del destinatario, il messo non può limitarsi a depositare l’avviso presso il Comune. Al contrario, deve compiere ulteriori e concrete indagini per localizzare il soggetto, documentando minuziosamente tali attività nella relata di notifica. La mancanza di tali accertamenti rende la notifica priva di validità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società, evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) non aveva vagliato in modo adeguato l’operato del notificatore. La società ricorrente lamentava di non essere stata rintracciata presso la sede legale, ma il messo non aveva provato a effettuare la notifica presso l’unità produttiva, pur situata nello stesso Comune e facilmente identificabile tramite il certificato camerale. La Cassazione ha ricordato che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta, “deve indicare le ricerche che ha effettuato“.
Irreperibilità Assoluta vs. Irreperibilità Relativa
La Cassazione ha inoltre chiarito la distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa. L’ordinanza n. 24781 del 2025 ha affrontato il caso di una cartella di pagamento comunicata all’indirizzo di residenza anagrafica della destinataria. L’ufficiale notificatore aveva constatato l’assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, e il custode aveva dichiarato il trasferimento della contribuente. In questo caso, la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita, ovvero quella prevista per i casi di irreperibilità assoluta (articolo 60, lettera e), del D. P. R. 600/1973). Per contro, l’irreperibilità relativa si manifesta quando il destinatario è temporaneamente non presente alla sua residenza, domicilio o dimora registrati. In tal caso, l’articolo 140 del codice di procedura civile impone il deposito dell’atto presso la casa comunale e la comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata. La Cassazione ha ribadito che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale notificatore godono di fede privilegiata e possono essere contestati solo attraverso una querela di falso. Le informazioni anagrafiche, benché di una certa importanza, detengono un valore unicamente presuntivo e possono essere disattese dalle verifiche compiute “sul campo”.
Notifica Via Posta e Termini di Giacenza
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la notifica via posta. La Suprema Corte, con la sua ordinanza n. 26371, ha stabilito nuovamente che, qualora il destinatario sia assente, la notificazione si intende perfezionata una volta trascorsi dieci giorni dal momento del deposito dell’avviso di giacenza. Questo principio, volto a tutelare le ragioni del fisco, prevede un procedimento semplificato che non richiede la comunicazione di avvenuta notifica. La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 2018) ha ritenuto legittimo l’articolo 26, comma 1, del D. P. R. 602 del 1973, in quanto ” il bilanciamento sensato tra gli interessi pubblici e privati è comunque tutelato dalla possibilità offerta al contribuente di sollecitare una riapertura dei termini, a norma dell’articolo 153 del codice di procedura civile.”
Verso una Maggiore Certezza del Diritto: Riflessioni Conclusive
Le pronunce della Cassazione delineano un quadro complesso ma coerente, volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti del contribuente. L’obbligo di diligenza del messo notificatore, la distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, e le regole sulla notifica via posta rappresentano elementi fondamentali per garantire la validità delle notifiche e la certezza del diritto. —–
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Irreperibilità e Notifiche: Un’Analisi Approfondita alla Luce della Giurisprudenza
La comunicazione formale degli atti, specialmente quelli di natura fiscale, costituisce un caposaldo essenziale dell’ordinamento giuridico. La sua esecuzione corretta assicura l’esercizio del diritto alla difesa del soggetto passivo d’imposta e la legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Tuttavia, la complessità dei procedimenti e le differenti interpretazioni dei tribunali rendono questo settore particolarmente delicato. La Corte di Cassazione, tramite una serie di recenti decisioni, si è adoperata per fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali, in particolare in relazione ai casi di non reperibilità del destinatario.

L’Obbligo di Diligenza del Messo Notificatore
Un principio centrale confermato dalla Cassazione è il dovere di diligenza attiva che grava sul messo notificatore. L’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025 ha precisato che, di fronte alla presunta irreperibilità del destinatario, il messo non può limitarsi a depositare l’avviso presso il Comune. Al contrario, deve compiere ulteriori e concrete indagini per localizzare il soggetto, documentando minuziosamente tali attività nella relata di notifica. La mancanza di tali accertamenti rende la notifica priva di validità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società, evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) non aveva vagliato in modo adeguato l’operato del notificatore. La società ricorrente lamentava di non essere stata rintracciata presso la sede legale, ma il messo non aveva provato a effettuare la notifica presso l’unità produttiva, pur situata nello stesso Comune e facilmente identificabile tramite il certificato camerale. La Cassazione ha ricordato che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta, “deve indicare le ricerche che ha effettuato“.
Irreperibilità Assoluta vs. Irreperibilità Relativa
La Cassazione ha inoltre chiarito la distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa. L’ordinanza n. 24781 del 2025 ha affrontato il caso di una cartella di pagamento comunicata all’indirizzo di residenza anagrafica della destinataria. L’ufficiale notificatore aveva constatato l’assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, e il custode aveva dichiarato il trasferimento della contribuente. In questo caso, la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita, ovvero quella prevista per i casi di irreperibilità assoluta (articolo 60, lettera e), del D. P. R. 600/1973). Per contro, l’irreperibilità relativa si manifesta quando il destinatario è temporaneamente non presente alla sua residenza, domicilio o dimora registrati. In tal caso, l’articolo 140 del codice di procedura civile impone il deposito dell’atto presso la casa comunale e la comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata. La Cassazione ha ribadito che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale notificatore godono di fede privilegiata e possono essere contestati solo attraverso una querela di falso. Le informazioni anagrafiche, benché di una certa importanza, detengono un valore unicamente presuntivo e possono essere disattese dalle verifiche compiute “sul campo”.
Notifica Via Posta e Termini di Giacenza
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la notifica via posta. La Suprema Corte, con la sua ordinanza n. 26371, ha stabilito nuovamente che, qualora il destinatario sia assente, la notificazione si intende perfezionata una volta trascorsi dieci giorni dal momento del deposito dell’avviso di giacenza. Questo principio, volto a tutelare le ragioni del fisco, prevede un procedimento semplificato che non richiede la comunicazione di avvenuta notifica. La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 2018) ha ritenuto legittimo l’articolo 26, comma 1, del D. P. R. 602 del 1973, in quanto ” un equo contemperamento degli interessi pubblici e privati è comunque salvaguardato dalla facoltà del contribuente di chiedere la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c.”
Verso una Maggiore Certezza del Diritto: Riflessioni Conclusive
Le pronunce della Cassazione delineano un quadro complesso ma coerente, volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti del contribuente. L’obbligo di diligenza del messo notificatore, la distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, e le regole sulla notifica via posta rappresentano elementi fondamentali per garantire la validità delle notifiche e la certezza del diritto.
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restituisco:
Irreperibilità e Notifiche: Un’Analisi Approfondita alla Luce della Giurisprudenza
La comunicazione formale degli atti, specialmente quelli di natura fiscale, costituisce un caposaldo essenziale dell’ordinamento giuridico. La sua esecuzione corretta assicura l’esercizio del diritto alla difesa del soggetto passivo d’imposta e la legittimità dell’azione della pubblica amministrazione. Tuttavia, la complessità dei procedimenti e le differenti interpretazioni dei tribunali rendono questo settore particolarmente delicato. La Corte di Cassazione, tramite una serie di recenti decisioni, si è adoperata per fare chiarezza su alcuni aspetti fondamentali, in particolare in relazione ai casi di non reperibilità del destinatario.

L’Obbligo di Diligenza del Messo Notificatore
Un principio centrale confermato dalla Cassazione è il dovere di diligenza attiva che grava sul messo notificatore. L’ordinanza n. 26548 del 2 ottobre 2025 ha precisato che, di fronte alla presunta irreperibilità del destinatario, il messo non può limitarsi a depositare l’avviso presso il Comune. Al contrario, deve compiere ulteriori e concrete indagini per localizzare il soggetto, documentando minuziosamente tali attività nella relata di notifica. La mancanza di tali accertamenti rende la notifica priva di validità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una società, evidenziando che la Commissione Tributaria Regionale (Ctr) non aveva vagliato in modo adeguato l’operato del notificatore. La società ricorrente lamentava di non essere stata rintracciata presso la sede legale, ma il messo non aveva provato a effettuare la notifica presso l’unità produttiva, pur situata nello stesso Comune e facilmente identificabile tramite il certificato camerale. La Cassazione ha ricordato che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta, “deve indicare le ricerche che ha effettuato“.
Irreperibilità Assoluta vs. Irreperibilità Relativa
La Cassazione ha inoltre chiarito la distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa. L’ordinanza n. 24781 del 2025 ha affrontato il caso di una cartella di pagamento comunicata all’indirizzo di residenza anagrafica della destinataria. L’ufficiale notificatore aveva constatato l’assenza del nominativo sul citofono e sulla cassetta postale, e il custode aveva dichiarato il trasferimento della contribuente. In questo caso, la Corte ha ritenuto corretta la procedura seguita, ovvero quella prevista per i casi di irreperibilità assoluta (articolo 60, lettera e), del D. P. R. 600/1973). Per contro, l’irreperibilità relativa si manifesta quando il destinatario è temporaneamente non presente alla sua residenza, domicilio o dimora registrati. In tal caso, l’articolo 140 del codice di procedura civile impone il deposito dell’atto presso la casa comunale e la comunicazione dell’avvenuto deposito mediante raccomandata. La Cassazione ha ribadito che gli accertamenti compiuti dall’ufficiale notificatore godono di fede privilegiata e possono essere contestati solo attraverso una querela di falso. Le informazioni anagrafiche, benché di una certa importanza, detengono un valore unicamente presuntivo e possono essere disattese dalle verifiche compiute “sul campo”.
Notifica Via Posta e Termini di Giacenza
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la notifica via posta. La Suprema Corte, con la sua ordinanza n. 26371, ha stabilito nuovamente che, qualora il destinatario sia assente, la notificazione si intende perfezionata una volta trascorsi dieci giorni dal momento del deposito dell’avviso di giacenza. Questo principio, volto a tutelare le ragioni del fisco, prevede un procedimento semplificato che non richiede la comunicazione di avvenuta notifica. La Corte Costituzionale (sentenza n. 175 del 2018) ha ritenuto legittimo l’articolo 26, comma 1, del D. P. R. 602 del 1973, in quanto ” un equo contemperamento degli interessi pubblici e privati è comunque salvaguardato dalla facoltà del contribuente di chiedere la restituzione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., qualora dimostri, anche basandosi su elementi presuntivi pertinenti, di non aver concretamente avuto conoscenza dell’atto per ragioni a lui non addebitabili.”
Verso una Maggiore Certezza del Diritto: Riflessioni Conclusive
Le pronunce della Cassazione delineano un quadro complesso ma coerente, volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con la tutela dei diritti del contribuente. L’obbligo di diligenza del messo notificatore, la distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, e le regole sulla notifica via posta rappresentano elementi fondamentali per garantire la validità delle notifiche e la certezza del diritto.