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- La Corte Costituzionale dichiara illegittimi articoli dei decreti Rilancio e Ristori.
- Contributi a fondo perduto: non sono entrate tributarie ma aiuti economici.
- Impugnazioni ora al Tribunale ordinario, non alle Corti tributarie, ex art. 5 cpc.
- Necessaria assistenza di un avvocato, non vale art. 12 D. Lgs. 546/92.
La decisione, che dichiara l’illegittimità costituzionale di specifiche disposizioni contenute nei decreti “Rilancio” (D. L. n. 34 del 2020) e “Ristori” (D. L. n. 137 del 2020), segna un punto di svolta nel contenzioso relativo a tali misure di sostegno economico. In particolare, sono stati dichiarati incostituzionali l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge “ristori” e l’articolo 25, comma 12, del decreto-legge “rilancio”.
La natura non tributaria dei contributi a fondo perduto
Il fulcro della questione risiede nella natura giuridica dei contributi a fondo perduto. La Corte Costituzionale ha chiarito che tali erogazioni, destinate a sostenere le attività economiche più colpite dalla pandemia, non possono essere considerate entrate di natura tributaria. Piuttosto, si configurano come aiuti economici, sussidi finanziari erogati dallo Stato per fronteggiare una situazione di emergenza. Questa distinzione è cruciale, poiché la Costituzione italiana, all’articolo 102, secondo comma, vieta l’istituzione di giudici speciali, come le Corti tributarie, per materie diverse da quelle fiscali. La Corte ha sottolineato che i contributi, essendo esclusi dalla base imponibile IRPEF e IRAP, confermano la loro natura di misure di sostegno economico e non di benefici fiscali.

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Implicazioni sui contenziosi pendenti e futuri
La sentenza della Corte Costituzionale ha un impatto significativo sui contenziosi in corso e futuri. L’effetto retroattivo della decisione implica che l’articolo 5 del codice di procedura civile, che stabilisce che la giurisdizione si determina al momento della domanda, non si applica in questo caso. Pertanto, le impugnazioni contro i provvedimenti di recupero dei contributi a fondo perduto dovranno essere presentate presso il Tribunale ordinario, seguendo le procedure previste per le cause civili. Per i procedimenti già avviati dinanzi alle Corti tributarie, sarà necessario disporre la translatio iudicii a favore del Tribunale, con la riassunzione del processo nei termini di legge, a pena di estinzione. Un aspetto rilevante riguarda la rappresentanza legale: dinanzi al Tribunale, sarà necessaria l’assistenza di un avvocato, poiché non opererà l’articolo 12 del D. Lgs. 546/92, il quale solitamente permette il patrocinio anche a figure professionali come i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro.
Verso una nuova interpretazione del contenzioso amministrativo: riflessioni conclusive
La decisione della Corte Costituzionale apre un nuovo capitolo nell’interpretazione del contenzioso amministrativo, spostando l’attenzione dalla forma alla sostanza delle misure di sostegno economico. La distinzione tra benefici fiscali e sussidi finanziari diventa, quindi, cruciale per determinare la corretta giurisdizione.
In un contesto legale in continua evoluzione, è fondamentale comprendere le implicazioni pratiche di questa sentenza. Una nozione base di diritto amministrativo ci ricorda che la giurisdizione si fonda sulla natura della pretesa giuridica, non sulla mera denominazione dell’atto. Una nozione più avanzata ci porta a considerare il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di garantire un accesso alla giustizia rapido ed efficiente, evitando formalismi eccessivi.
Questa sentenza ci invita a riflettere sul ruolo dello Stato nell’economia e sulla necessità di bilanciare le esigenze di gettito fiscale con la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese. In un’epoca di crisi economica e di emergenze sanitarie, la chiarezza e la certezza del diritto diventano elementi imprescindibili per garantire la fiducia nel sistema e favorire la ripresa economica.
- Testo del decreto-legge n. 137/2020 (Decreto Ristori), utile per contesto normativo.
- Testo del decreto-legge "Rilancio" (D.L. n. 34 del 2020) in Gazzetta Ufficiale.
- Sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale sulla natura dei contributi a fondo perduto.
- Pagina dell'Agenzia delle Entrate sui contributi a fondo perduto.