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- Confermato l'uso dei coefficienti Ateco 2007 per i regimi forfettari.
- Divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie.
- Scadenza CU per autonomi posticipata al 30 Aprile dal 2026.
- Tetto di 85.000 euro tra reddito concordato e dichiarato.
- Adesione al CPB estesa fino al 30 settembre.
Un Quadro in Evoluzione
L’evoluzione del sistema fiscale italiano sta vivendo una fase di intensa trasformazione grazie all’introduzione di rilevanti modifiche al concordato preventivo biennale (CPB). Questo nuovo approccio si propone di snellire le interazioni fra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. Con il d.lgs n. 81/2025, reso noto nella Gazzetta Ufficiale in data 12 giugno 2025, si registra un cambio significativo nella normativa; le nuove disposizioni contemplano aggiustamenti e implementazioni volte a potenziare la sinergia tra gli attori coinvolti e a ottimizzare la gestione dei conflitti tributari. Tale iniziativa legislativa si configura come una risposta tangibile alle istanze sollevate dagli esperti del campo, specialmente dai commercialisti, i quali hanno visto riconosciute diverse delle loro richieste.
Le Modifiche Chiave al Concordato Preventivo Biennale
Il decreto legislativo apporta sostanziali modifiche a vari aspetti del CPB con l’intento di migliorarne efficienza e accessibilità. Tra le innovazioni più rilevanti emerge innanzitutto la conferma, ai fini della determinazione della redditività fiscale nei regimi forfettari, dell’impiego dei coefficienti secondo la storica classificazione Ateco 2007; ciò avviene in un contesto d’attesa circa l’adozione degli aggiornamenti relativi ai coefficienti in base alla futura catalogazione Ateco 2025. Ulteriormente significativa è l’introduzione della normativa riguardante gli obblighi di fatturazione elettronica legata alle prestazioni sanitarie destinate ai consumatori finali: qui si stabilisce un divieto permanente che era inizialmente valido solo fino al biennio conclusivo del 2025. Altro intervento degno di nota concerne il differimento della scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) relative ai ricavi da lavoro autonomo: tale data viene procrastinata sino al trent’Aprile a partire dall’anno duemilaventisei. Analogamente rivisitato risulta anche il termine stabilito per comunicare i dati sulle spese mediche presso il sistema tessera sanitaria passando da una periodicità semestrale a una annuale. È cruciale anche notare come vi sia una razionalizzazione nelle tempistiche sul versamento dell’IVA specificatamente pensata per coloro che operano nel regime forfettario durante transazioni intracomunitarie; essi ora hanno facoltà d’effettuare tale pagamento su base trimestrale piuttosto che mensile.
Nell’ambito delle recenti disposizioni fiscali emerge un elemento fondamentale: viene stabilito un tetto pari a 85.000 euro, riferendosi alla differenza tra il reddito concordato e quello effettivamente dichiarato nell’annata fiscale antecedente. I soggetti che optano per aderire al CPB potranno avvalersi così dell’applicazione di un’ imposta sostitutiva, fissata nelle percentuali del 10%, 12% o 15%. Al superamento della suddetta soglia indicativa entreranno in gioco le aliquote Irpef e Ires standard. Sono previste dal provvedimento nuove motivazioni sia per l’esclusione sia per la cessazione dal concordato preventivo biennale; attenzione particolare è rivolta ai contribuenti che gestiscono autonomamente dei redditi da lavoro indipendente mentre sono simultaneamente coinvolti in associazioni professionali o società simili.
A completamento delle novità introdotte nel decreto è prevista un’estensione temporale: il termine entro cui effettuare l’adesione al concordato preventivo biennale viene prolungato fino a due mesi oltre la scadenza preesistente; ciò implica dunque uno slittamento della data finale dall’originario trentuno luglio al trenta settembre. Nel caso in cui gli interessati dispongano di periodi d’imposta non conformi all’anno solare vigente, la scadenza sarà riprogrammata sull’ultimo giorno del nono mese successivo alla conclusione effettiva dell’anno fiscale.
Si procede altresì a una semplificazione dell’iter necessario per l’approvazione del decreto concernente la metodologia relativa all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Tale innovazione prevede che il parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali venga sollecitato esclusivamente nei casi in cui si apportino modifiche significative alla metodologia di calcolo precedentemente approvata dall’Autorità medesima.
- Finalmente una semplificazione fiscale che sembra funzionare... 👍...
- Dubito che queste modifiche semplificheranno davvero... 😒...
- E se il vero scopo fosse aumentare il controllo... 🤔...
Reazioni e Valutazioni del Mondo Professionale
La soddisfazione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti circa l’approvazione di un articolato pacchetto di proposte, frutto degli input provenienti dalla categoria nei mesi recenti, risulta evidente. In particolar modo si sottolinea come sia stato accolto positivamente lo slittamento del pagamento relativo al saldo dell’anno fiscale 2024 e all’acconto previsto per il 2025 da parte dei soggetti ISA nonché dai contribuenti aderenti al regime forfetario. Il massimo rappresentante della categoria professionale, Elbano de Nuccio, ha messo in risalto come il Consiglio abbia saputo dialogare efficacemente con le istituzioni; nella sua azione sono state avanzate raccomandazioni ponderate a beneficio tanto degli addetti ai lavori quanto dello stesso universo tributario. D’altro canto, Salvatore Regalbuto, tesoriere delegato alla fiscalità, ha richiamato alla memoria che già a gennaio era stato presentato un voluminoso documento caratterizzato da suggerimenti significativi miranti a ottimizzare ed apportare modifiche vantaggiose ai decreti derivati dalla riforma fiscale; molte delle proposte hanno trovato attuazione normativa.
Nell’elenco delle misure adottate spiccano elementi come: l’invio annuale dei dati alle autorità sanitarie attraverso il sistema tessera sanitaria; è stata stabilita una tempistica più appropriata riguardo all’inoltro delle Certificazioni Uniche (CU) da parte degli autonomi; inoltre, vi è ora una cadenza trimestrale relativa agli adempimenti IVA praticabili dai forfettari interessati a prestazioni effettuate sotto schema reverse charge. In aggiunta emergono modifiche significative sulle cause d’incidenza sul CPB basate su criteri quali ricezione dell’avviso bonario; è stata fissata inoltre la data limite del 30 settembre nella quale accettare le offerte legate alla proposta CPB ed infine resta rilevante anche quest’ultima novità inerente alle transazioni collegate alle associazioni professionali riqualificate nell’ambito dei redditi diversi.

Implicazioni e Prospettive Future
I cambiamenti apportati al concordato preventivo biennale indicano senza dubbio un avanzamento significativo verso la semplificazione dell’attuale scenario fiscale italiano, nonché un rafforzamento della relazione tra fisco stesso e i contribuenti. Ciò nonostante, resta imperativo vigilare con attenzione sull’attuazione delle disposizioni rinnovate ed esaminarne meticolosamente gli effetti reali su aziende e professionisti. Sarà cruciale accertarsi che le innovazioni proposte siano capaci di stimolare realmente la partecipazione al CPB e contenere il contenzioso tributario in essere. Parallelamente, dovremo anche considerare se le recenti cause di esclusione o interruzione dal concordato preventivo risultino troppo rigide oppure contribuiranno invece all’instaurarsi di una giustizia più equa e trasparente all’interno della macchina fiscale.
Aggiungendo ulteriore complessità alla situazione: va considerata anche la questione dell’effetto che queste novità avranno sulla digitalizzazione nell’ambito fiscale. Ad esempio, il mantenimento della proibizione riguardante la fatturazione elettronica nelle transazioni sanitarie dirette ai consumatori finali può dimostrarsi una barriera significativa per il progresso nella digitalizzazione nel settore sanitario stesso.
Analogamente, è cruciale esaminare l’efficacia della semplificazione del termine di pagamento dell’IVA applicata ai contribuenti forfettari negli acquisti intracomunitari, e valutare se questo cambiamento porti davvero a un alleggerimento delle responsabilità amministrative per le aziende.
Verso un Fisco Più Collaborativo: Riflessioni Conclusive
La mia macchina non parte, penso che possa essere la batteria. In primo luogo, esiste la necessità per l’agenzia tributaria di identificare con precisione le sue entrate previste; allo stesso tempo noi cittadini tendiamo a organizzare i nostri affari quotidiani liberandoci dalla costante preoccupazione riguardo ai controlli inattesi. Tuttavia, analogamente a qualsiasi intesa formale, sussistono norme fondamentali da seguire rigorosamente. Tra queste si colloca uno dei principi giuridici essenziali: quello della buona fede, che implica tanto da parte dell’amministrazione fiscale quanto del contribuente la necessità di operare con correttezza e trasparenza totale nelle interazioni reciproche. È importante sottolineare come questo implichi l’impossibilità sia di occultare dati significativi sia di tentare inganni; qualsiasi scorrettezza comprometterebbe la validità del patto stabilito tra le parti coinvolte. Un concetto ulteriore, oltre alla buona fede, è quello della responsabilità solidale: nel caso fossimo membri appartenenti ad enti associativi o imprese collettive, è imperativo garantire anche dagli altri attori del gruppo un rispetto puntuale delle normative vigenti; infatti potremmo trovarci nell’obbligo giuridico di assumere conseguenze dovute alle condotte altrui nella gestione comune degli affari economici.
Pertanto, può dirsi senza dubbio che il concordato preventivo biennale rappresenta una chance significativa, tuttavia essa presuppone dedizione oltre alla consapevolezza dei ruoli ricoperti nella comunità economica cui apparteniamo. Comprendiamo insieme quest’opportunità ricca di principi ed equilibri rinnovati affinché costruiscano a beneficio comune occasioni future sicure ed edificanti.
- Testo integrale del decreto legislativo n. 81/2025 sul concordato preventivo biennale.
- Definizione ufficiale e caratteristiche del Concordato Preventivo Biennale (CPB).
- Comunicato ufficiale Istat sulla nuova classificazione ATECO 2025.
- Pagina del MEF che approfondisce le spese sanitarie per la dichiarazione precompilata.